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Donare una somma di denaro. Basta un bonifico?

Aggiornamento: 3 apr

Effettuare un bonifico in favore del proprio figlio o del proprio nipote, od in generale di un proprio caro, sembra la cosa più semplice e scontata del mondo.

Quello che forse non sai è che generalmente questa operazione viene effettuata in maniera tale da non tutelare il beneficiario, lasciandolo in balia di possibili cause giudiziarie e problemi di non poco conto.

L’art 782, infatti, dispone che la donazione deve essere fatta per atto pubblico in presenza di due testimoni: in assenza di tali presupposti, la donazione è da considerarsi invalida.

L’art. 783 precisa, poi, che non occorre l’atto pubblico di donazione quando essa è “di modico valore”.

La “modicità” del valore di quanto donato deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Questo significa che se ad es. il ricco possidente Tizio donasse 50.000 euro al proprio figlio Tizietto, non sarebbe necessario alcun atto di donazione; se la medesima somma, viceversa, venisse donata dal meno abbiente Caio in favore del figlio Caietto, l'operazione sarebbe da concludersi necessariamente per atto pubblico, come detto, a pena di invalidità.

Nell'ultimo esempio, pertanto, l'unica strada per garantire Caietto sarà quella di stipulare presso un notaio un vero e proprio atto pubblico di donazione di denaro.

Su queste pagine però abbiamo già spiegato che le donazioni sono in generale potenzialmente impugnabili per lesione di legittima, pertanto:

- nel caso in cui il denaro venisse donato senza atto pubblico, la donazione sarà invalida e Caietto, in caso di contestazione, sarà costretto a restituire all'asse ereditario certamente l'intera somma ricevuta;

- nel caso in cui il denaro venisse donato con atto pubblico, la donazione potrà sempre essere impugnata, ma Caietto sarà, eventualmente (quindi solo nel caso in cui si verifichi effettivamente una lesione della legittima in capo ad un altro erede) tenuto a restituire solo la porzione della donazione che serve per reintegrare l'erede leso, mentre potrà tenere per sé la differenza.

Una differenza di certo non da poco!

Inoltre, una donazione di denaro effettuata senza atto pubblico, potrebbe essere segnalata dalla banca come operazione sospetta in quanto apparentemente non giustificata e generare, conseguentemente, controlli da parte della Guardia di Finanza.

Con riferimento ai costi di un eventuale atto di donazione di denaro, occorre precisare che l'ammontare dovuto a titolo di imposta di donazione, in base a quanto stabilito dal DPR 346/90, dipende dal rapporto di parentela tra il donante ed il donatario e dalla somma donata:

  1. Tra genitori e figli, o tra coniugi, c’è esenzione fino a 1.000.000 di euro (idem tra nonni e nipoti): oltre questo valore si paga il 4%.

  2. Tra fratelli, l’esenzione è prevista fino a 100.000 euro: oltre questo valore si paga il 6%.

  3. Per le donazioni tra zio e nipote non è prevista franchigia: sull’intero valore della donazione è dovuto il 6%.

  4. La donazione ad un estraneo (si pensi anche ai conviventi di fatto) è soggetta ad imposta nella misura dell’8%.

  5. Le donazioni a favore di enti benefici sono esenti dall’imposta. Ad esempio, tutte le donazioni fatte a favore della protezione civile o degli ospedali in occasione dell’epidemia nota come “coronavirus” non comportano il pagamento di imposta di donazione.

Pertanto, nel caso più frequente (il primo) l'atto di donazione sarà, verosimilmente, esente da qualsiasi imposta, e sarà soggetto soltanto agli onorari notarili da stabilirsi in base al valore della donazione.





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